(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48" del 29 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione con la presente legge persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' delle disposizioni contenute nel titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". 2. La presente legge stabilisce norme generali alle quali i comuni devono attenersi nella disciplina delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio.