(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
               Lombardia n. 48" del 29 novembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

    1.  La Regione con la presente legge persegue la salvaguardia del
regolare  esercizio  del  commercio  su aree pubbliche nel territorio
regionale,  ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda della Costituzione),
nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel  titolo  X  del  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa
al  settore  del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59".
    2.  La  presente  legge  stabilisce  norme  generali alle quali i
comuni    devono    attenersi   nella   disciplina   delle   funzioni
amministrative  concernenti  il commercio abusivo su aree pubbliche o
su aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio.